Enciclopedia giuridica

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Fede di deposito

Ev il titolo di credito all’ordine rappresentativo di merci: è rilasciato, a richiesta del depositante, dai magazzini generali (v.) e attribuisce al possessore il diritto alla consegna delle merci depositate dal primo presso i secondi. Il depositante può trasferire il possesso delle merci depositate mediante il trasferimento di tali titoli. La fede di deposito deve contenere: 1) nome, cognome, oppure ditta oppure ragione sociale oppure denominazione sociale del depositante, con relativo domicilio o sede; 2) sede dei magazzini generali; 3) natura e quantità delle cose depositate; 4) nome e cognome del perito stimatore, se la merce è stata sottoposta a perizia a cura dei magazzini generali stessi. Se il depositario trasferisce le merci e ne riceve il corrispettivo, trasferisce all’acquirente sia la fede di deposito sia la nota di pegno (v.), ed il giratario dei due titoli è legittimato ad ottenere, presso i magazzini generali, la consegna delle merci. Se, viceversa, non è stato pagato, egli trasferisce la fede di deposito ma non la nota di pegno, che gli attribuisce, a garanzia del pagamento, il diritto di pegno sulle merci depositate.


Fecondazione artificiale umana      |      Fedecommesso


 
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