Enciclopedia giuridica

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Dimensioni dell’impresa

Sia la legislazione del lavoro che la contrattazione collettiva (v.) hanno sempre tenuto conto dei profili dimensionali dell’impresa, producendo un effetto soglia di entità variabile costituivo di regimi differenziati di applicazione/esenzione della disciplina giusdimensioni dell’impresalavoristica. La linea di discrimine dell’apparato legislativo di sostegno sindacale contenuta nella disposizione dell’art. 35 statuto dei lavoratori, costituisce a tutt’oggi l’espressione più significativa della logica normativa sottesa allo Statuto dei lavoratori, sostanzialmente calibrata sulla realtà della mediodimensioni dell’impresagrande impresa industriale. Ai sensi di tale norma l’intero titolo III della l. n. 300 del 1970 (dell’attività sindacale) si applica a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti, ridotti a cinque per le imprese agricole, nonche´ alle imprese industriali e commerciali che, nell’ambito dello stesso comune, occupano più di quindici dipendenti (più di cinque se agricole) anche se ciascuna unità produttiva (v.), singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Prescindendo dal complesso profilo ermeneutico dell’art. 35 statuto dei lavoratori va comunque sottolineato che, nella corrente lettura giurisprudenziale, tale norma impedisce l’espressione dei diritti sindacali contenuti nel titolo III statuto dei lavoratori, all’interno di un’impresa, pur di notevoli dimensioni, costituita da più unità produttive autonome con meno di sedici addetti sparse in diversi territori comunali. Per la stessa Corte Costituzionale i limiti indicati dall’art. 35 sfuggono ad ogni censura di costituzionalità ed anzi sono razionali in quanto espressione di una valutazione discrezionale di politica legislativa avente riguardo ad equilibri economicodimensioni dell’impresasociali che ne avevano consigliato l’adozione nell’interesse generale. Per la rilevanza delle dimensioni dell’impresa rispetto alla disciplina applicabile ai singoli istituti v. licenziamento individuale; licenziamento collettivo; cassa integrazioni guadagni; assunzioni obbligatorie; collocamento; artigianato; fiscalizzazione degli oneri sociali.


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