Enciclopedia giuridica

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Conflitto armato



conflitto armato internazionale: si caratterizza per il fatto che coloro che vi prendono parte sono legittimi combattenti, e pertanto non sono punibili per gli atti di belligeranza compiuti e in caso di cattura vengono considerati prigionieri di guerra. A tale categoria appartengono, oltre che i conflitti tra Stati, anche le guerre di liberazione nazionale o i conflitti per l’autodeterminazione, nei quali un popolo che non si è ancora costituito in uno Stato indipendente, lotta contro il Governo al potere per realizzare il diritto all’autodeterminazione. (art. 1, comma 4o, I Protocollo addizionale del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949). Prima dell’entrata in vigore della Carta delle N.U. si parlava di stato di guerra e non di conflitto armato ai fini dell’applicazione del jus in bello, ossia quell’insieme di norme consuetudinarie e pattizie che costituiscono il diritto di guerra; tale stato, secondo la maggior parte degli autori, era riscontrabile in seguito ad una manifestazione di volontà (animus bellandi) di uno dei soggetti dell’ordinamento internazionale, espressa mediante una dichiarazione formale di guerra. Tuttavia spesso è capitato che ad una dichiarazione di guerra non seguisse alcuna azione concreta in tal senso. Tuttavia, allo stato di guerra è collegata la possibilità di applicare le disposizioni delle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, nonche´ della successiva normativa contenuta nel Protocollo di Ginevra del 1925 sul divieto dell’uso di agenti chimici e quello del 1936 sulla guerra sottomarina e in tutte le leggi successive. Dopo l’entrata in vigore della Carta delle N.U., accanto alla nozione di guerra si è affiancata quella di conflitto armato. Entrambe le nozioni vengono prese in considerazione per l’applicazione del diritto umanitario di guerra. Alcune misure cui vengono sottoposti i sudditi nemici sono state adottate anche in occasione di conflitti armati che non erano qualificati come guerra da nessuna delle parti in conflitto. Esiste una tendenza alla totale sostituzione del concetto di stato di guerra con quello di conflitto armato. Tuttavia l’instaurarsi di un conflitto armato non comporta automaticamente tutte le conseguenze che un tempo erano conducibili allo stato di guerra. E così se il conflitto armato fa sorgere automaticamente l’obbligo di applicare le norme di diritto umanitario, è pur vero che la liceità di altre misure tipiche dello stato di guerra, quali ad esempio la confisca di merci di contrabbando imbarcate su navi neutrali, dovrà essere valutata di volta in volta in base ad una diversa condizione giuridica, qual è in questo caso la legittima difesa. V. anche armistizio; guerra; uso della forza internazionale.

conflitto armato interno: si svolge unicamente all’interno di un solo Stato. Si caratterizza per i soggetti che vi prendono parte. I contendenti, infatti, non sono considerati sullo stesso piano. Nei conflitti armati interni lo Stato è libero di assoggettare i ribelli alla propria potestà punitiva, pur nel rispetto del diritto umanitario. Tuttavia i soggetti che vi prendono parte non possono essere considerati legittimi combattenti. Ev considerata quindi una conquista dei movimenti insurrezionali di liberazione il veder applicato alle loro lotte il diritto bellico internazionale, che prevede sicuramente maggiori garanzie soprattutto per il trattamento dei prigionieri.


Conflitto      |      Conflitto di interessi


 
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