Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Società sportive

Una speciale disposizione di legge stabilisce, con riguardo alle società sportive costituite nella forma di s.p.a. o di s.r.l., che l’atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva. Così l’art. 10, comma 2o, l. 23 marzo 1981, n. 91, in materia di rapporti fra società e sportivi professioni (v. lavoro, società sportivesportivo). Con il che lo scopo della divisione degli utili, proprio della società (v.) è cancellato: gli utili di bilancio debbono essere reinvestiti (ammesso che le società sportive riescano a produrne), ed anche la loro finale assegnazione ai soci è affatto esclusa. Essi non li percepiranno neppure al termine della società , entro la quota di liquidazione spettante ai sensi del c.c.: l’art. 13 consente il rimborso delle azioni o quote al solo valore nominale (il residuo è devoluto al Coni). C’è , comunque, il diritto al rimborso del conferimento e ciò distingue le società sportive dalle associazioni, per le quali (v. associazione) vale l’opposta regola per la quale il patrimonio residuo deve essere destinato a enti che perseguono scopi analoghi. Siamo qui oltre il limite estremo del concetto di società (e si tratta di un limite che, in difetto di una espressa disposizione di legge, l’atto costitutivo non potrebbe raggiungere); siamo in presenza di società di diritto speciale, regolate da norme insuscettibili di applicazione oltre i casi da esse previsti.


Società semplice      |      Socio


 
.