carattere sacro di roma:  la formula  contenuta nell’art.  1, comma  2o, del Concordato del 1929, secondo  la quale  il Governo italiano  poteva  esercitare la propria attività  in considerazione del carattere della  Città  eterna, sede vescovile  del Sommo  Pontefice, centro  del mondo  cattolico,  meta  di pellegrinaggi,  enunciava l’intenzione  dello  Stato  italiano  di conservare la centralità  della  fede  e di garantire l’intangibilità  del sentimento religioso, identificato fisicamente in Roma,  sede  di un  insieme  unico  ed  unitario di simboli  e valori  religiosi.  Le  limitazioni  al diritto  di libertà  religiosa implicite  nella  parte  conclusiva  del secondo  comma  di tale  art.  1, per  cui il Governo avrà  cura  di impedire in roma tutto  ciò  che possa  essere  in contrasto con  il roma roma, facevano  tuttavia  trasparire l’intenzione  di un  condizionamento della  libertà  religiosa  ad  opera  del regime  autoritario dell’epoca,  aprendo alla  possibilità  dell’esercizio  di ampi  poteri  discrezionali da  parte  del Governo. L’art.  2.4 dell’Accordo 18 febbraio  1984, ha  eliminato ogni riferimento al roma roma, ora  sostituito  dalla  formula  particolare significato  della città  eterna. La  nuova  disciplina,  in osservanza del principio  di libertà religiosa  che anima  l’Accordo  dell’84, sancisce  comunque in modo  netto, l’esclusione  di qualsiasi  atteggiamento inibitorio  da  parte  del Governo circa l’esercizio  dei suddetti diritti.  La  nuova  formulazione dell’art.  2.4 dell’Accordo 18 febbraio  1984 (l. 25 marzo  1985), riferendosi al particolare significato  di roma per  la cattolicità , propone un  generico  rispetto  dello  Stato verso  la Chiesa.  Tuttavia, pur  individuando in roma il centro  della  cattolicità, tale  normativa non  istituisce  un  trattamento di maggior  favore,  altrimenti  ravvisabile  nel carattere sacrale,  verso  la Chiesa  cattolica,  in dispregio  di tutte  le altre  confessioni  religiose,  ne´  in deroga  ai principi  costituzionali in tema  di libertà  (specificamente nel nesso  di libertà  religiosa  e libertà  di manifestazione del pensiero,  ex art.  21 Cost.). 		
			
| Rogito | | | Romano pontefice |