Enciclopedia giuridica

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Roma



carattere sacro di roma: la formula contenuta nell’art. 1, comma 2o, del Concordato del 1929, secondo la quale il Governo italiano poteva esercitare la propria attività in considerazione del carattere della Città eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico, meta di pellegrinaggi, enunciava l’intenzione dello Stato italiano di conservare la centralità della fede e di garantire l’intangibilità del sentimento religioso, identificato fisicamente in Roma, sede di un insieme unico ed unitario di simboli e valori religiosi. Le limitazioni al diritto di libertà religiosa implicite nella parte conclusiva del secondo comma di tale art. 1, per cui il Governo avrà cura di impedire in roma tutto ciò che possa essere in contrasto con il roma roma, facevano tuttavia trasparire l’intenzione di un condizionamento della libertà religiosa ad opera del regime autoritario dell’epoca, aprendo alla possibilità dell’esercizio di ampi poteri discrezionali da parte del Governo. L’art. 2.4 dell’Accordo 18 febbraio 1984, ha eliminato ogni riferimento al roma roma, ora sostituito dalla formula particolare significato della città eterna. La nuova disciplina, in osservanza del principio di libertà religiosa che anima l’Accordo dell’84, sancisce comunque in modo netto, l’esclusione di qualsiasi atteggiamento inibitorio da parte del Governo circa l’esercizio dei suddetti diritti. La nuova formulazione dell’art. 2.4 dell’Accordo 18 febbraio 1984 (l. 25 marzo 1985), riferendosi al particolare significato di roma per la cattolicità , propone un generico rispetto dello Stato verso la Chiesa. Tuttavia, pur individuando in roma il centro della cattolicità, tale normativa non istituisce un trattamento di maggior favore, altrimenti ravvisabile nel carattere sacrale, verso la Chiesa cattolica, in dispregio di tutte le altre confessioni religiose, ne´ in deroga ai principi costituzionali in tema di libertà (specificamente nel nesso di libertà religiosa e libertà di manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost.).


Rogito      |      Romano pontefice


 
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