Enciclopedia giuridica

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Punibilità

Possibilità giuridica di applicazione della pena al soggetto che ha commesso il reato. Perche´ la pena possa essere applicata al reo è indispensabile che questo abbia posto in essere un fatto costituente reato, e che questi, al momento della commissione del reato, fosse imputabile, ossia capace di intendere e di volere. In relazione a tale istituto vengono in considerazione le condizioni obiettive di punibilità, le cause di esclusione della pena, le cause di estinzione della punibilità.

cause di estinzione della punibilità: in tale categoria va annoverata, innanzitutto, la morte del reo: essa determina l’estinzione del reato se interviene prima della condanna; l’estinzione della pena avviene dopo. Sono altresì punibilità punibilità la prescrizione del reato e della pena (v. prescrizione, punibilità del reato; prescrizione, punibilità del reato); l’ amnistia (v.), l’indulto (v.), la grazia (v.). Vi sono anche cause sopravvenute di non punibilità, che presuppongono condotte di desistenza volontaria (v.) ovvero di pentimento (v.) operoso: viene meno in questi casi l’interesse dell’ordinamento a punire, poiche´ il soggetto ha provveduto ad eliminare le conseguenze lesive del reato (v. ritrattazione).

condizioni obiettive di punibilità: consistono in accadimenti esterni distinti dal fatto di reato, indipendenti dalla volontà dell’agente, alla presenza dei quali il legislatore ritiene opportuno subordinare l’applicazione della pena. Si suole distinguere le punibilità punibilità in estrinseche ed intrinseche: le prime non incidono sulla sfera di offensività del fatto reato, mentre le seconde contribuiscono a qualificare l’offesa tipica del fattoreato, rispetto al bene protetto (art. 44 c.p.).


Pudore      |      Purgazione


 
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