V. cause di prelazione.
tutela penale della par condicio creditorum: bene giuridico tutelato nell’ambito dei reati fallimentari (v. reati, par condicio creditorum fallimentari). Consiste nella salvaguardia del diritto di ogni creditore del fallito all’integrità del patrimonio di quest’ultimo, e dell’interesse dei medesimi alla soddisfazione dei propri crediti in condizione paritaria, salve le legittime cause di prelazione e i privilegi di legge. In particolare, tale bene giuridico è tutelato dalla norma che prevede la c.d. bancarotta (v.) preferenziale (art. 216, comma 3o, l.fall.), che punisce il fallito il quale, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno di creditori, taluno di essi, esegua pagamenti o simuli titoli di prelazione. Con tale condotta, infatti, taluni creditori del fallito sarebbero indebitamente favoriti rispetto ad altri, che vedrebbero pregiudicate le proprie ragioni di credito rispetto alla massa fallimentare.
| Par causa turpitudinis | | | Paradiso fiscale |