Enciclopedia giuridica

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Marina militare

La marina militare è un corpo militare a cui è affidato il servizio navale nelle acque nazionali e all’estero. Dal punto di vista organizzativo le forze navali sono classificate in unità di squadre navali. Ad ogni squadra è assegnata una quota di navi da appoggio, navi cisterna, navi idrografiche, rimorchiatori e trasporti. Ogni squadra è formata da due o più divisioni costituite in raggruppamenti di incrociatori. I cacciatorpedinieri e le navi ausiliarie sono raggruppate in squadriglie. Due o più squadriglie formano un gruppo costituito da incrociatori, cacciasommergibili, torpediniere, fregate e corvette, sommergibili, cannoniere d’appoggio, motocannoniere, motosiluranti, motovedette. Della marina militare fanno parte l’aviazione antisommergibile e i reparti elicotteri per la scorta dei convogli e con compiti di collegamento. L’amministrazione periferica della marina militare è costituita dagli alti comandi di dipartimento, da cui dipendono i comandi marina, con compiti di difesa marittima, le direzioni marittime e le direzioni dei lavori, ai quali sono collegate le capitanerie di porto, i comandi di arsenali, i cantieri e le basi navali. Alle dipendenze dei comandi militari marittimi sono i comandi di marina, le piazzaforti marittime, le difese marittime, gli arsenali, i cantieri, le basi navali della loro zona, i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato. Il reclutamento del personale della marina militare diviso in ufficiali, sottufficiali, militari di truppa avviene sia attraverso il servizio di leva (v. leva militare) marittima che mediante arruolamenti volontari od obbligatori speciali. Particolari sono le forme di stato e di avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali della marina militare sia relativamente ai particolari limiti di età (v.) per la cessazione dal servizio permanente in rapporto al grado ricoperto, sia per il fatto che non è permesso un passaggio da un corpo all’altro per gli ufficiali in congedo, mentre è possibile all’interno dello stesso corpo da un ruolo ad un altro. Ai fini dell’avanzamento è preso in considerazione il periodo di imbarco su mezzi della marina militare in armamento o in riserva, nonche´ quello svolto su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, su linee marittime, nei servizi di emigrazione e su piroscafi della marina mercantile per l’istruzione professionale e di corsi di volo svolti dagli ufficiali negli speciali reparti. Norme particolari regolano l’avanzamento degli ufficiali delle capitanerie di porto.


Mari      |      Marito


 
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