Enciclopedia giuridica

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Manifestazione oltraggiosa verso i defunti

Ev condotta punita, con la sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art. 724, comma 2o, c.p., qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti. La manifestazione offensiva, per sottostare a sanzione, deve dunque essere posta in essere pubblicamente, cioè , ai sensi dell’art. 266 c.p., alternativamente: 1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; 3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata. L’illecito è integrato da qualsiasi manifestazione offensiva dell’interesse tutelato: atti, scritti, disegni ecc.. .


Mandato imperativo      |      Manifestazioni sediziose


 
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