Enciclopedia giuridica

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Manifestazioni sediziose

Ai sensi dell’art. 654 c.p. commette tale contravvenzione chiunque in una riunione che non sia da considerare privata (ex art. 266 n. 3 c.p.), ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose. Deve intendersi come sedizioso ogni atteggiamento che sia connotato da ribellione, rivolta e ostilità verso i pubblici poteri. L’interesse tutelato è l’ordine pubblico in senso generico, inteso come il buon assetto e il regolare andamento del vivere civile.


Manifestazione oltraggiosa verso i defunti      |      Manipolazione genetica


 
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