Enciclopedia giuridica

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Irreperibilità

L’irreperibilità, equiparata all’incapacità e al rifiuto di ricevere la copia, si ha quando l’ufficiale giudiziario non riesce in alcun modo (artt. 138 e 139 c.p.c.) a rintracciare il destinatario della notifica, o gli altri soggetti a ciò designati. Rebus sic stantibus, l’ufficiale giudiziario procede al deposito della medesima nella casa del comune del luogo in cui la notifica deve essere eseguita, affigge relativo avviso alla porta dell’abitazione (o dell’ufficio o dell’azienda) del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.


Irpeg      |      Irretroattività della legge penale


 
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