Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Consenso dell’avente diritto

Rappresenta una causa di giustificazione (v. cause, consenso dell’avente diritto di giustificazione del reato) prevista dal nostro sistema penale. Infatti si esclude che abbia commesso un reato colui che lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne. Il consenso, per avere valore scriminante, deve avere ad oggetto un diritto di cui il titolare può disporre, deve essere prestata dal soggetto titolare di tale diritto, che sia capace di prestarlo e lo presti validamente, ed infine deve sussistere al momento del fatto. Soltanto nel caso in cui il consenso a comprimere un diritto di cui si è titolari è reale, esso ha valore scriminante. Nei diversi casi in cui il consenso è putativo o presunto, assume un differente significato giuridico.

consenso dell’avente diritto nel diritto internazionale: il consenso di uno Stato al comportamento di un altro Stato, espresso anteriormente o contemporaneamente alla violazione di un obbligo internazionale, esclude l’illiceità del comportamento. Qualora sia espresso successivamente, allora assume il valore di rinuncia all’autotutela, non rilevando sul carattere illecito dell’azione posta in essere. Il successivo consenso fu adottato dall’Unione Sovietica e dall’Afganistan nel 1979, per giustificare l’intervento militare sovietico. Tuttavia l’Assemblea Generale delle N.U. (AG), con la risoluzione ESconsenso dell’avente diritto6/2 del 1980, ha espresso la propria intenzione di non accettare tale giustificazione, deplorando anzi l’intervento armato dell’Unione Sovietica. Anche il consenso espresso da uno solo degli Stati lesi, qualora siano più di uno, non vale ad escludere l’illiceità del fatto nei confronti deglialtri Stati lesi. La Commissione del diritto internazionale ha precisato, nel proprio Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati, che il consenso non opera come causa di esclusione dell’illiceità qualora la norma violata appartenga allo jus cogens. Impregiudicata rimane comunque la questione relativa al risarcimento dei danni causati dal comportamento illecito.

consenso dell’avente diritto presunto: esso si configura quando il soggetto che compie un’azione criminosa sa che non vi è il consenso dell’avente diritto, ma ritiene che questo, se ne fosse stato in grado, lo avrebbe accordato. Si ritiene prevalentemente che in tal caso esso non abbia alcun valore scriminante.

consenso dell’avente diritto putativo: ricorre quando colui che agisce ritiene esistente il consenso dell’avente diritto. In tal caso il fatto non è lecito, ma chi agisce lo fa senza dolo (v.), in quanto, ritenendo di agire con il consenso dell’avente diritto, non ha l’intenzione di ledere effettivamente il diritto o il bene protetto. Conseguentemente, chi agisce non sarà punibile per mancanza dell’elemento soggettivo: il consenso dell’avente diritto consenso dell’avente diritto opera allora come causa di esclusione della colpevolezza (v.).


Consenso      |      Consenso matrimoniale


 
.