Enciclopedia giuridica

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Spie

Categoria di combattenti non privilegiati che in caso di cattura non hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, anche se godono del beneficio di essere sottoposti a regolare processo prima di essere puniti. In base all’art. 29 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 viene considerata spia una persona che agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, ottiene o cerca di ottenere informazioni nella zona di operazione del belligerante con l’intenzione di comunicarle al nemico. L’art. 46 del I Protocollo addizionale del 1977 ha adattato le regole dello spionaggio alle nuove esigenze e realtà della guerra. Ev venuto meno il requisito della zona di operazioni, con la conseguenza che un atto di spionaggio può essere commesso in qualsiasi parte del territorio controllato dall’avversario. Pertanto può essere considerata spia solo chi raccoglie informazioni in maniera clandestina. Non sono considerate spie i militari che, senza l’uso di travestimenti, raccolgano notizie nel territorio dello Stato nemico. In tal caso viene meno l’elemento della clandestinità , necessario per qualificare un atto come spionaggio.


Spiagge      |      Spigolamento abusivo


 
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