Enciclopedia giuridica

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Boicottaggio



contratto di boicottaggio: è il contratto con il quale più imprenditori si obbligano a non contrattare con determinati terzi (a non comperare, ad esempio, le materie prime prodotte da determinate imprese o a non trasportare le loro merci ecc.) o con determinate categorie di terzi (più commercianti si obbligano a non consentire l’accesso nei propri negozi a chi professi determinate religioni o militi in determinati partiti politici o appartenga a determinate razze o a determinati gruppi etnici ecc.). Il boicottaggio è illecito perche´ lede principi di ordine pubblico (v.) come (nella successione degli esempi fatti) la libertà di iniziativa economica, la libertà religiosa, la libertà politica, la pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione di razza o di condizione personale.

reato di boicottaggio: è la condotta consistente nell’indurre una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali (art. 507 c.p.). In linea teorica, una tale condotta può essere non solo attuata nel quadro dello scontro sindacatoboicottaggiodatore, ma può essere genericamente praticabile anche da lavoratori contro altri lavoratori, da lavoratori contro datori, da datori contro lavoratori, da imprenditori contro imprenditori concorrenti, oppure da associazioni di consumatori contro imprenditori. Il c.p. collega, tuttavia, il boicottaggio boicottaggio al perseguimento di scopi, che coincidono con quelli di cui agli artt. 502 – 505 c.p.: il boicottaggio viene pertanto considerato quale strumento di lotta sindacale. Il legislatore incrimina chiunque faccia azione di boicottaggio, per uno di questi scopi, mediante propaganda o valendosi della forza di autorità di partiti, leghe e associazioni. La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 507 c.p. è stata accolta dalla Corte con sent. n. 84 del 1969 solo per la parte relativa all’ipotesi della propaganda. Secondo la Corte l’incriminazione del boicottaggio troverebbe riscontro in altri ordinamenti democratici e sarebbe comunque giustificata dall’esigenza di tutelare beni costituzionalmente rilevanti nell’ordine sociale, quali la libertà di stipulare patti di lavoro, la libertà di iniziativa economica e di organizzazione dell’impresa, il diritto di realizzare attraverso l’attività commerciale i risultati positivi di quella produttiva (artt. 35 e 41, 2 e 4 Cost.). Nell’interpretazione della Corte, la norma è invece illegittima nella parte in cui esclude anche l’impiego della pura e semplice propaganda, assunta secondo una dizione generica ed indiscriminata, giungendo a considerare reato anche la propaganda di puro pensiero e di pura opinione. Per il resto il disposto dell’art. 507 c.p. mantiene il suo vigore sebbene (come la Corte ha precisato) la condotta incriminata si realizzi solo quando la forza e l’autorità dei gruppi inconsiderati si facciano effettivamente sentire e valere attraverso il loro reale peso, non bastando per conto il semplice richiamo che ad esse faccia il singolo il quale inciti al boicottaggio.


Boat-people      |      Bolla d’accompagnamento


 
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