Enciclopedia giuridica

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Antefatto non punibile

La teoria prevalente è per la non punibilità in quanto restano assorbiti nel reato principale quei reati che costituiscono la normale premessa (antefatto) o il normale sbocco (postfatto) di altri reati: ad es. il possesso di grimaldelli (art. 707 c.p.) non è punibile quando costituisce il mezzo per la commissione di un furto; la spendita di monete false (art. 455 c.p.) non è punibile se effettuata da chi ha precedentemente falsificato le monete stesse. Allo stesso modo, in caso di passaggio contestuale da un reato meno grave ad uno più grave per effetto di risoluzioni successive (progressione criminosa), il reato meno grave rimarrebbe assorbito in quello più grave: si pensi, ad es. al fatto di chi, prima di uccidere, percuote la vittima. Altra parte della dottrina contesta tali figure, osservando che esse non trovano alcun fondamento del diritto positivo: nelle ipotesi di antefatto, postfatto e progressione criminosa, troverebbe quindi applicazione la disciplina del concorso di reati, salvo che la legge non escluda espressamente la punibilità (ad es. artt. 396, comma 4o, 464 c.p.).


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