Enciclopedia giuridica

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Affectio societatis

Ev l’intenzione che dà origine ad un vero e proprio contratto, fra due o più persone, di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale. Corrisponde all’elemento soggettivo presente in una società , comune a tutti i suoi componenti e, pertanto, oggetto di indagine specifica qualora si debba individuare una società occulta o una società apparente. In pratica, tuttavia, esso non viene mai accertato in positivo (e parte della dottrina lo ritiene, appunto, pleonastico): lo si dichiara assente quando il conferimento in comune dei beni o servizi possa essere giustificato da una diversa affectio, o da un diverso animus (affectio maritalis, animus donandi) o da un diverso rapporto contrattuale a scopo patrimoniale. Se manca fra le parti un rapporto che giustifichi un diverso titolo della contribuzione, allora se ne trae, per presunzione, la prova della presenza dell’affectio societatis. L’affectio societatis non è esclusa neppure in un rapporto coniugale, quando uno dei coniugi garantisca tutte le operazioni finanziarie relative ad un’impresa, esponendo, a tale scopo, tutto il suo patrimonio.


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