Enciclopedia giuridica

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Accordo delle parti

Ev uno degli elementi essenziali del contratto (art. 1325 n. 1 c.c.), previsto dal c.c. anche in sede di definizione del contratto (art. 1321 c.c.). Consiste nell’incontro delle dichiarazioni di volontà dei contraenti, che si realizza solo se tra tali dichiarazioni vi è una piena e totale coincidenza. La mancanza di accordo delle parti rende nullo il contratto a norma dell’art. 1418, comma 2o, c.c.

accordo delle parti espresso: ricorre quando la volontà delle parti viene dichiarata per iscritto, oralmente o con qualsiasi altro segno.

accordo delle parti fra contraenti lontani: consiste in quello schema di conclusione del contratto che si realizza mediante l’incontro di accettazione e proposta. V. accettazione, accordo delle parti della proposta contrattuale; revoca, accordo delle parti della proposta e dell’accettazione; proposta contrattuale, accordo delle parti ferma; contratto, accordo delle parti con obbligazioni del solo proponente; offerta, accordo delle parti al pubblico.

accordo delle parti parziale: per essere vincolante per le parti l’accordo deve investire tutti i punti del contratto: un accordo solo su alcuni punti, che rimetta all’ulteriore trattativa l’accordo sui punti mancanti non vincola i contraenti.

accordo delle parti tacito: ricorre quando la volontà delle parti non viene dichiarata, ma si desuaccordo delle parti me dal loro comportamento (cosiddetto comportamento concludente), che corrisponde all’esecuzione (o all’inizio dell’esecuzione) del contratto stesso.

tecniche di formazione dell’accordo delle parti: con tale espressione si suole fare riferimento alle varie forme mediante le quali si può giungere alla conclusione del contratto. Sono essenzialmente l’elaborazione comune del testo, la conclusione mediante incontro tra proposta ed accettazione (v. accordo delle parti fra contraenti lontani), la proposta seguita da accettazione tacita, e l’accordo tacito, l’esercizio del diritto di opzione (v. opzione, diritto di accordo delle parti ) da parte di uno dei contraenti, l’adesione al contratto aperto.


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