Enciclopedia giuridica

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Rinvio alla legge straniera

Le norme internazionali e quelle appartenenti al diritto di Stati terzi possono trovare applicazione, con particolari effetti e per determinate materie, attraverso il rinvio alla legge straniera. Si ha rinvio alla legge straniera quando determinate fonti del nostro ordinamento rimandano alle fonti o alle disposizioni di ordinamenti esterni, sicchè le norme da essi ricavate vengono applicate nell’ordinamento rinviante.

rinvio alla legge straniera formale (o non ricettizio): il rinvio alla legge straniera è formale (o non ricettizio o mobile) quando viene data rilevanza a tutte le norme che la fonte cui si rinvia è in grado di produrre. La norma rinviante si pone come norma sulla produzione giuridica rispetto alle norme oggetto del rinvio alla legge straniera. In particolare, gli atti normativi stranieri si trasformano, nella prospettiva dell’ordinamento interno, in fatti produttivi delle norme richiamate. La norma è prodotta nell’ordinamento rinviante per il fatto stesso che vige nell’ordinamento rinviato. L’operatore giuridico dovrà applicare, tenuto conto dei mutamenti che si verificano nell’ordinamento esterno, la norma richiamata. La fonte fatto dell’ordinamento rinviante si riconosce perciò a posteriori, a seguito dell’individuazione della norma applicabile nell’ordinamento richiamato, che viene riprodotta (duplicazione della norma) nell’ordinamento rinviante e di conseguenza applicata. Esempi tipici di rinvio alla legge straniera rinvio alla legge straniera si hanno tanto nell’adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute (art. 10, comma 1o, Cost.), quanto nel richiamo al diritto straniero per la disciplina di fatti o rapporti che presentano, rispetto allo Stato, elementi di estraneità, di cui alle norme c.d. di diritto internazionale privato (artt. 16 – 31 prel.) (v. legge applicabile).

rinvio alla legge straniera materiale (o ricettizio): il rinvio alla legge straniera (o ricettizio o fisso) si ha quando la disposizione normativa rinviante attribuisce rilevanza ad una o piò specifiche disposizioni tratte da una determinate fonte. Nel caso di rinvio alla legge straniera c.d. esterno, la disposizione rinviante incorpora le norme ricavate da fonti straniere già vigenti. L’atto che contiene la disposizione rinviante si pone come fonte interna delle norme nazionalizzate nel modo sopra indicato (si pensi al c.d. ordine di esecuzione dei trattati internazionali). Anche in tal caso la norma vigente nell’ordinamento rinviato viene riprodotta dall’ordinamento rinviante ma non a partire dalla sua fonte di produzione bensì dalla norma stessa in quanto già prodotta e direttamente recepita (sdoppiamento della norma).


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