Le  norme  internazionali e quelle  appartenenti al diritto  di Stati  terzi possono trovare applicazione, con  particolari effetti  e per  determinate materie, attraverso il rinvio alla legge straniera. Si ha  rinvio alla legge straniera quando determinate fonti  del nostro ordinamento rimandano alle  fonti  o alle  disposizioni  di ordinamenti esterni, sicchè  le norme  da  essi ricavate  vengono  applicate nell’ordinamento rinviante.  
 rinvio alla legge straniera formale (o  non ricettizio):  il rinvio alla legge straniera è  formale  (o  non  ricettizio  o mobile) quando viene  data  rilevanza  a tutte  le norme  che la fonte  cui si rinvia  è  in grado  di produrre. La  norma  rinviante si pone  come  norma  sulla produzione giuridica  rispetto  alle  norme  oggetto  del rinvio alla legge straniera. In  particolare, gli atti  normativi stranieri  si trasformano, nella  prospettiva dell’ordinamento interno, in fatti  produttivi delle  norme  richiamate. La  norma  è  prodotta nell’ordinamento rinviante per  il fatto  stesso  che vige nell’ordinamento rinviato.  L’operatore giuridico  dovrà  applicare, tenuto conto  dei mutamenti che si verificano  nell’ordinamento esterno, la norma  richiamata. La  fonte fatto  dell’ordinamento rinviante si riconosce  perciò  a posteriori, a seguito dell’individuazione della  norma  applicabile nell’ordinamento richiamato, che viene  riprodotta (duplicazione della  norma) nell’ordinamento rinviante e di conseguenza applicata. Esempi  tipici  di rinvio alla legge straniera rinvio alla legge straniera si hanno  tanto  nell’adattamento automatico alle  norme  internazionali generalmente riconosciute (art.  10, comma  1o, Cost.),  quanto nel richiamo  al diritto  straniero per  la disciplina di  fatti  o  rapporti  che  presentano,  rispetto  allo  Stato,  elementi  di  estraneità,   di cui alle  norme  c.d. di diritto  internazionale privato  (artt.  16  – 31 prel.)  (v. legge applicabile).   
 rinvio alla legge straniera materiale (o  ricettizio):  il rinvio alla legge straniera (o  ricettizio  o fisso) si ha  quando la disposizione  normativa rinviante attribuisce rilevanza  ad  una  o piò specifiche  disposizioni  tratte da  una  determinate fonte.  Nel  caso  di rinvio alla legge straniera c.d. esterno, la disposizione  rinviante incorpora le norme  ricavate  da  fonti straniere già  vigenti.  L’atto  che contiene la disposizione  rinviante si pone come  fonte  interna delle  norme  nazionalizzate nel modo  sopra  indicato  (si pensi  al c.d. ordine  di esecuzione dei trattati internazionali). Anche  in tal caso  la norma  vigente  nell’ordinamento rinviato  viene  riprodotta dall’ordinamento rinviante ma non  a partire dalla  sua  fonte  di produzione bensì  dalla  norma  stessa  in quanto già  prodotta e direttamente recepita (sdoppiamento della  norma). 		
			
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