Enciclopedia giuridica

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Mutuo dissenso

Il contratto, una volta concluso, ha forza vincolante per le parti. Il c.c. esprime questo concetto dicendo che, per esse, il contratto ha forza di legge (art. 1372, comma 1o, c.c.): è sì, per ciascuna delle parti, un atto di autonomia privata, che esse possono compiere o non compiere; ma, una volta che l’accordo si è validamente perfezionato, le parti sono tenute a rispettarlo allo stesso modo con cui sono tenute ad osservare la legge. Per sciogliere il contratto occorre un nuovo atto di autonomia contrattuale, uguale e contrario al precedente: è necessario, in linea di principio, il cosiddetto mutuo dissenso (art. 1372, comma 1o, c.c.), ossia un nuovo accordo fra le parti diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale (o, se si tratta di contratto sottoposto a termine finale, a estinguerlo prima del sopraggiungere del termine). Il mutuo dissenso è una forma di risoluzione del contratto, in particolare è la sua risoluzione consensuale. Gli effetti del mutuo dissenso sono perciò equiparabili a quelli della risoluzione (v. risoluzione del contratto), per quanto attiene agli effetti fra le parti e rispetto ai terzi. Il mutuo dissenso richiede la stessa forma che è richiesta per il contratto che risolve; ma può attuarsi tacitamente se per il contratto risolto non è richiesta la forma scritta, anche se il contratto era stato concluso per iscritto. Nel caso di risoluzione per mutuo dissenso di un contratto immobiliare non si dà luogo a trascrizione, bensì ad annotazione ai sensi dell’art. 2655 c.c..


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