feoga garanzia:  la nuova  disciplina  dei Fondi  comunitari introduce alcuni elementi innovativi  rispetto  a quella  del feoga. In  virtù  dell’art.  23 del regolamento n. 4253/88, gli Stati  membri  hanno  l’obbligo  di adottare le misure  necessarie, tra  l’altro,  a recuperare i fondi  persi  a causa  di un  abuso o di una  negligenza  e, salvo  prova  contraria, lo Stato  membro  è sussidiariamente responsabile per  il rimborso delle  somme  indebitamente versate.  Le  passività , in altri  termini,  non  possono  più  gravare  sul bilancio comunitario e gli stessi Stati  nel presentare domanda di pagamento, devono mettere a disposizione  tutte  le relazioni  nazionali  appropriate relative  al controllo delle  misure  previste  nei programmi o nelle  azioni  in questione. Fatta  salva  la possibilità  di effettuare i controlli  nazionali,  i funzionari  o agenti  della  Commissione possono  inoltre  controllare in loco, particolarmente  mediante sondaggi,  le azioni  finanziate dai Fondi strutturali. Quest’ultima, però , prima  di svolgere  i controlli,  informa  lo Stato  membro  interessato al fine di ottenere tutto  l’aiuto  necessario.  
 feoga orientamento:  o Fondo  europeo per  le strutture agricole.  In  base  al regolamento n. 4256/88, può  operare a favore  degli  interventi volti all’accelerazione dell’adeguamento delle  strutture agricole,  nella  prospettiva della  riforma  della  politica  agricola  comune,  di quelli  destinati alla promozione dello  sviluppo  e dell’adeguamento strutturale delle  regioni  in ritardo di sviluppo  e di quelli  diretti  alla  promozione dello  sviluppo  delle zone  rurali  della  Comunità , situate  in regioni  comprese in un  elenco appositamente fissato  dalla  Commissione. La  partecipazione finanziaria  del 		
			
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