Enciclopedia giuridica

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Dichiarazione d’intento

Dichiarazione con la quale si attesta di trovarsi nelle condizioni che consentono l’acquisto di beni e di servizi senza pagamento dell’Iva usufruendo del cosiddetto plafond (si veda la voce operazioni non imponibili). Con la predetta attestazione, rilasciata sotto la propria responsabilità , gli acquirenti si dichiarano esportatori abituali e come tali abilitati ad acquistare beni e servizi normalmente destinati all’esportazione senza pagamento dell’imposta. La dichiarazione d’intento deve essere redatta in duplice copia ed in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Tale dichiarazione deve inoltre precisare il numero di partita Iva del soggetto acquirente o committente del servizio ovvero importatore, nonche´ indicare l’Ufficio competente nei suoi confronti. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni da porre in essere tra le stesse parti. In sostanza è prevista la possibilità , per l’acquisto dei beni e servizi sul mercato interno, di inviare ai propri fornitori o prestatori una dichiarazione valida per più operazioni, fino ad un determinato importo ovvero da effettuare in un certo periodo di tempo, e fino a revoca della medesima. Un esemplare della dichiarazione deve essere consegnato o spedito all’altra parte ovvero presentato in dogana prima dell’effettuazione dell’operazione e deve essere, sia dall’emittente che dal destinatario, progressivamente numerato, annotato entro i quindici giorni successivi a quello di emissione e di ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39 del d.p.r. n. 633 del 1972 e conservato a norma dello stesso articolo. Gli estremi della dichiarazione e cioè la data nonche´ il numero ad essa attribuita dal


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