Enciclopedia giuridica

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Conclave

Il conclave esprime il termine usato per indicare il momento in cui i cardinali si riuniscono per eleggere il Sommo Pontefice. Il diritto di eleggere il vescovo di Roma spetta unicamente ai cardinali di santa romana chiesa, con esclusione di coloro che al momento dell’ingresso in conclave abbiano compiuto l’80o anno di età . La forma dell’elezione può essere per acclamazione o ispirazione, quando i cardinali elettori spontaneamente e liberamente proclamano uno e all’unanimità Sommo Pontefice; per compromesso, quando in certe circostanze particolari i cardinali elettori affidano ad un gruppo di loro il potere di eleggere il pastore della chiesa cattolica. Il terzo ed ordinario modo di eleggere è quello per scrutinio dove sono necessari i due terzi dei voti. Di regola si tengono da due a quattro votazioni al giorno. L’esito dell’elezione è segnalata ai fedeli all’esterno con una fumata nera se negativo, bianca se positivo. Qualsiasi persona battezzata di sesso maschile può essere eletta alla carica di Sommo Pontefice e se non ha ancora ricevuto gli ordini sacri gli vengono conferiti fino al grado dell’episcopato.


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