Enciclopedia giuridica

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Città aperta

Territorio urbano che in conformità a convenzioni internazionali non può essere sottoposto a bombardamenti o attacchi armati in tempi di guerra (v. Convenzione internazionale di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra e annessi del 12 agosto 1949). Tale qualifica può essere attribuita in ragione del patrimonio storico culturale ed artistico della città. Lo status è riconosciuto in base a determinati requisiti: a) neutralizzazione della città , ovvero l’assenza nel suo perimetro di forze o installazioni militari; b) controllabilità di un effettiva neutralizzazione del perimetro urbano; c) riconoscimento, mediante accordi o dichiarazioni unilaterali, di tale qualifica da parte degli Stati belligeranti. Esempi si sono avuti durante la II Guerra mondiale quando furono dichiarate città aperte: Roma, Parigi, Atene, il Cairo.


Cittadinanza italiana      |      Città del vaticano (Stato della –)


 
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