Enciclopedia giuridica

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Back to back

Ev una operazione di finanziamento assistita da una garanzia atipica, consistente in un deposito di danaro da parte del finanziatore a favore della banca incaricata del finanziamento. Un soggetto, in genere una società controllante, dà incarico ad una banca di finanziare un terzo (in genere una società controllata) e, al tempo stesso, esegue presso la banca un deposito di pari importo. Secondo i principi del mandato di credito (v. lettera, back to back di credito), il mandante si rende fideiussore del terzo (art. 1958 c.c.); perciò, se il terzo non restituisce il finanziamento ricevuto, la banca trattiene la somma ricevuta in deposito a titolo di compensazione del proprio debito di restituzione con il proprio credito quale fideiussore (v. anche danaro contro danaro). Il back to back è spesso utilizzato per operazioni di finanziamento occulto, e perciò la società finanziatrice omette di iscrivere nel proprio bilancio la fideiussione, mentre vi iscrive il deposito bancario, sicche´ figura in bilancio solo una posta attiva, pari al deposito effettuato presso la banca; posta che scomparirà solo se, alla scadenza, il terzo non avrà restituito il finanziamento ricevuto.


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