Enciclopedia giuridica

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Anticresi

Contratto che presuppone l’esistenza, fra le parti, di un precedente rapporto obbligatorio avente per oggetto il pagamento di una somma di danaro. Con questo contratto il debitore si obbliga a consegnare un immobile al creditore, affinche´ questi lo goda e ne percepisca i frutti, imputandoli al pagamento del proprio credito, prima per gli interessi e poi per il capitale (art. 1960 c.c.). Il contratto non ha alcuna funzione di garanzia e l’art. 1963 c.c. commina espressamente la nullità di un eventuale patto commissorio (v. patto, anticresi commissorio); non attribuisce al creditore alcun privilegio sull’immobile; la sua funzione è solo satisfattiva. Dura per tutto il tempo necessario affinche´ il creditore anticretico sia rimborsato del proprio credito, salvo che sia stata stabilita la durata (art. 1962, comma 1o, c.c.); ma non può eccedere, per non compromettere a lungo la libera utilizzazione di un bene, la durata di dieci anni (art. 1962, commi 2o e 3o c.c.), salva la facoltà del creditore di recedere in ogni momento dal contratto (art. 1961 c.c.).


Anticipazione      |      Antidumping


 
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