Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Postille nell’atto notarile

Ai sensi dell’art. 53, comma 2o, L.N. nel caso in cui sia necessario togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell’interprete e dei testimoni, il notaio deve: 1) cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere; 2) portare le variazioni od aggiunte in fine dell’atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni; 3) fare menzione in fine dell’atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonche´ della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell’atto. L’art. 53, comma 4o, L.N. dispone che le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaio abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell’aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione. Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute (art. 53, comma 5o, L.N.). V. anche atto, redazione e stesura dell’postille nell’atto notarile pubblico.


Postergazione      |      Potenza


 
.