L’art.  346 c.p. punisce  chiunque, millantando credito  presso  un  pubblico ufficiale,  o presso  un  pubblico  impiegato che presti  un  pubblico  servizio, riceve  o fa dare,  o fa promettere a se´  o ad  altri,  denaro o altra  utilità, come  prezzo  della  propria mediazione verso  il pubblico  ufficiale  o impiegato.  Nel  delitto  in esame  viene  protetto l’interesse  della  P.A.,  che viene  leso ogni  volta  in cui si faccia credere che il pubblico  ufficiale  o il pubblico  impiegato addetto ad  un  pubblico  servizio,  anziche´  attenersi a criteri  di correttezza o probità , si lasci corrompere nell’adempimento di doveri  relativi  la sua  attività.  Ev  inoltre  prevista,  nel comma  2o  dell’art.  in esame,  una  ipotesi  aggravata che si realizza  nel caso  in cui il colpevole riceva,  si faccia dare  o promettere, denaro od  altra  utilità , col pretesto di dover  comprare il favore  del pubblico  ufficiale  o impiegato o di doverlo remunerare.  
 millantato credito del patrocinatore:  tale  ipotesi  specifica  del reato  di millantato credito si realizza,  ai sensi dell’art.  382 c.p., quando il patrocinatore, millantando credito  presso  il giudice o il p.m.  che deve  concludere, ovvero  presso  il testimone, il perito  o l’interprete, riceve  o fa dare  o promettere dal suo cliente,  a se´  o ad  un terzo,  denaro o altra  utilità , col pretesto di doversi  procurare il favore  del giudice  o del p.m.,  o del testimone, perito  od  interprete o di doverli remunerare. 		
			
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