Enciclopedia giuridica

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Millantato credito

L’art. 346 c.p. punisce chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare, o fa promettere a se´ o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato. Nel delitto in esame viene protetto l’interesse della P.A., che viene leso ogni volta in cui si faccia credere che il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato addetto ad un pubblico servizio, anziche´ attenersi a criteri di correttezza o probità , si lasci corrompere nell’adempimento di doveri relativi la sua attività. Ev inoltre prevista, nel comma 2o dell’art. in esame, una ipotesi aggravata che si realizza nel caso in cui il colpevole riceva, si faccia dare o promettere, denaro od altra utilità , col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare.

millantato credito del patrocinatore: tale ipotesi specifica del reato di millantato credito si realizza, ai sensi dell’art. 382 c.p., quando il patrocinatore, millantando credito presso il giudice o il p.m. che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l’interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a se´ o ad un terzo, denaro o altra utilità , col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del p.m., o del testimone, perito od interprete o di doverli remunerare.


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