Enciclopedia giuridica

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Fattore di campagna

Il fattore di campagna è una figura di lavoratore del settore agricolo nominata dall’art. 2138 c.c. il quale dispone che i poteri del fattore di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative (collettive) e, in mancanza, dagli usi. Al fattore di campagna sono del resto ascrivibili una pluralità di rapporti di lavoro, che vengono unificati al solo fine della disciplina della responsabilità dell’imprenditore agricolo nei confronti dei terzi che instaurano rapporti con l’impresa per il tramite di collaboratori. A seconda degli usi vigenti nelle varie zone, il fattore di campagna è legato all’imprenditore da un rapporto di subordinazione (v.) o di lavoro autonomo (v.). Dal fattore di campagna si suole distinguere il fattore spicciolo di campagna, che si contraddistingue per il fatto di intrattenere contemporaneamente più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro. Se tali rapporti sono di natura subordinata si tratterà di una pluralità di contratti a tempo parziale (v.), ipotesi espressamente prevista dal contratto collettivo sugli impiegati agricoli.


Fatto doloso      |      Fattura


 
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