Ev  un  versamento anticipato di imposta  effettuato nel corso  dell’anno  a titolo  provvisorio.  Prima  della  naturale scadenza  che obbliga  il contribuente a versare  il tributo viene  corrisposta, qualora  ne  ricorrano i presupposti, una  somma  a titolo  anticipato e provvisorio da  conguagliare con  il tributo che risulterà  definitivamente liquidato. L’anticipazione di imposta  potrà rivelarsi  insufficiente  rispetto  alla  liquidazione finale  del tributo;  in questo caso  sarà  dovuto  un  ulteriore importo a titolo  di saldo.  Diversamente, nell’ipotesi  in cui l’anticipazione sia maggiore  rispetto  al tributo definitivo, la differenza potrà  essere  rimborsata, o utilizzata  per  gli esercizi  successivi o eventualmente, nei casi espressamente previsti  dalla  legge, conguagliata con altri  tributi  dovuti.   
 acconto di imposta Iva:  anticipazione a titolo  provvisorio dell’imposta  dovuta  per  il mese  di dicembre. Tale  anticipazione, dovuta  a decorrere dall’anno  1991 entro  il giorno  20 del mese  di dicembre, è  commisurata al sessantacinque per  cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto  essere  effettuato per  il mese  di dicembre  dell’anno  precedente (art.  6, comma  2o, l. 29 dicembre 1990, n. 405). I contribuenti minori  che usufruiscono, ai sensi  dell’art.  33 del d.p.r.  n. 633 del 1972, delle  semplificazioni relative  alle  liquidazioni  ed  ai versamenti dell’imposta  (cosiddetti contribuenti trimestrali) dovranno eventualmente versare  l’anticipazione del tributo nella  misura  del sessantacinque per  cento  dell’imposta  versata  o che avrebbero dovuto versare  con  la dichiarazione annuale dell’anno  precedente. Il contribuente ha  comunque la facoltà  di diminuire il versamento (o  di non  versare) non  imposta  precedente (l. n. 97 del 23 marzo  1977 e successive  modificazioni). Il versamento viene  effettuato in due  rate:  a) la prima,  entro  il termine di presentazione della  dichiarazione dei redditi  dell’anno  precedente, pari  al 40%  del globale  dovuto;  b)  la seconda,  entro  il 30 novembre per  i soggetti Irpef,  ovvero  entro  l’undicesimo  mese  successivo  alla  chiusura  del periodo di imposta  precedente per  i soggetti  Irpeg,  relativamente all’importo residuo 		
			
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