Enciclopedia giuridica

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Acconto di imposta

Ev un versamento anticipato di imposta effettuato nel corso dell’anno a titolo provvisorio. Prima della naturale scadenza che obbliga il contribuente a versare il tributo viene corrisposta, qualora ne ricorrano i presupposti, una somma a titolo anticipato e provvisorio da conguagliare con il tributo che risulterà definitivamente liquidato. L’anticipazione di imposta potrà rivelarsi insufficiente rispetto alla liquidazione finale del tributo; in questo caso sarà dovuto un ulteriore importo a titolo di saldo. Diversamente, nell’ipotesi in cui l’anticipazione sia maggiore rispetto al tributo definitivo, la differenza potrà essere rimborsata, o utilizzata per gli esercizi successivi o eventualmente, nei casi espressamente previsti dalla legge, conguagliata con altri tributi dovuti.

acconto di imposta Iva: anticipazione a titolo provvisorio dell’imposta dovuta per il mese di dicembre. Tale anticipazione, dovuta a decorrere dall’anno 1991 entro il giorno 20 del mese di dicembre, è commisurata al sessantacinque per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno precedente (art. 6, comma 2o, l. 29 dicembre 1990, n. 405). I contribuenti minori che usufruiscono, ai sensi dell’art. 33 del d.p.r. n. 633 del 1972, delle semplificazioni relative alle liquidazioni ed ai versamenti dell’imposta (cosiddetti contribuenti trimestrali) dovranno eventualmente versare l’anticipazione del tributo nella misura del sessantacinque per cento dell’imposta versata o che avrebbero dovuto versare con la dichiarazione annuale dell’anno precedente. Il contribuente ha comunque la facoltà di diminuire il versamento (o di non versare) non imposta precedente (l. n. 97 del 23 marzo 1977 e successive modificazioni). Il versamento viene effettuato in due rate: a) la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, pari al 40% del globale dovuto; b) la seconda, entro il 30 novembre per i soggetti Irpef, ovvero entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta precedente per i soggetti Irpeg, relativamente all’importo residuo


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