Enciclopedia giuridica

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Sezione speciale di credito

Indica le sezioni di ordinarie aziende di credito, specializzate nell’esercizio del credito speciale (v. credito, sezione speciale di credito speciale). Si discute in dottrina e in giurisprudenza se le sezioni di credito siano semplici ripartizioni interne alla banca, con speciale autonomia amministrativa e contabile, ma prive di propria soggettività giuridica, oppure se siano soggetti di diritto, titolari di propri rapporti e di proprie situazioni giuridiche. La Cassazione propende per la prima soluzione. Altro problema è se la sezione speciale di credito debba redigere un proprio bilancio, distinto da quello dell’azienda bancaria, o se invece si debba redigere un unico bilancio (v.), comprensivo dei dati di tutte le gestioni. Le banche preferiscono redigere bilanci annuali distinti per la sezione speciale di credito, ma la Cassazione ritiene che si debba redigere un bilancio unitario, in quanto la sezione manca di propria soggettività giuridica. La dottrina più recente, tuttavia, ritiene che le sezione speciale di credito siano distinti soggetti di diritto, perche´ come tali considerati dalla legislazione sui vari settori del credito. Pertanto, la sezione speciale di credito: a) può escutere direttamente i soggetti passivi delle operazioni di credito speciale; b) deve redigere bilanci annuali separati da quelli dell’azienda di credito. Secondo tale dottrina, anzi, i bilanci separati predetti devono considerarsi obbligatori per legge (art. 2217, comma 2o, c.c.): essi risulterebbero violati se soggetti giuridicamente distinti formassero un unico bilancio, entro il quale perdessero evidenza i rapporti tra essi intercorrenti e le perdite di uno di essi trovassero compensazione negli utili dell’altro.


Settore pubblico allargato      |      Sezioni specializzate


 
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