Enciclopedia giuridica

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Procedibilità



condizioni di procedibilità: istituto relativo all’esercizio dell’azione penale, ed alla possibilità di cognizione del reato da parte dall’Autorità procedente. In presenza delle procedibilità procedibilità l’Autorità procedente può esercitare l’azione penale, nei confronti di un determinato soggetto per un certo fatto. Esse sono la querela (v.), istanza e richiesta di procedimento (v. procedimento penale). La mancanza della condizione di procedibilità non consente l’apertura o la prosecuzione del procedimento penale e determina l’obbligo della immediata declaratoria di sentenza di non luogo a procedere, anche d’ufficio (art. 129 c.p.p.). In assenza della procedibilità possono essere compiuti solo gli atti di indagine urgenti necessari ad assicurare le fonti di prova, e assunte le prove per le quali è previsto l’incidente probatorio (v.) (art. 346 c.p.p.).


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