rapporti delle  confessioni di minoranza con lo Stato:  prima  tollerate e poi  ammesse  rispettivamente dallo  Statuto albertino del 1848 e dalla  l. 24 giugno  1929, n. 1159, le confessioni di minoranza sono state  espressamente prese  in considerazione nella  Carta  costituzionale della nascente Repubblica italiana,  dove  è  stata  attribuita loro  pari  libertà davanti  alla  legge (art.  8, comma  1o, Cost.),  è  stato  riconosciuto loro  il diritto  di organizzarsi  secondo  propri  statuti  confessioni di minoranzapurche´  questi  non  contrastino con  l’ordinamento giuridico  italianoconfessioni di minoranza  (art.  8, comma  2o, Cost.),  si è  palesata la disponibilità  dello  Stato  a regolare i rapporti con  queste  per  legge sulla base  di intese  con  le relative  rappresentanze (art.  8, comma  3o, Cost.). 		
			
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