Enciclopedia giuridica

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Pilotaggio

Ev un servizio che viene espletato sulla base di un contratto concluso dal comandante della nave (in nome dell’armatore) con la corporazione dei piloti (v.) (artt. 86 – 100 c. nav.; artt. 125 – 137, reg. n. m.). Con il contratto di pilotaggio il pilota risulta obbligato, verso corrispettivo, a coadiuvare il comandante nella determinazione della rotta e in tutte le manovre necessarie per mantenerla. Il pilotaggio è riconducibile alla categoria del contratto di locazione d’opera (v. locatio, pilotaggio operis); il pilota fornisce una prestazione di lavoro autonomo atta ad assistere tecnicamente la condotta della nave e sarà responsabile dei danni solo qualora si provi che gli stessi sono derivanti da inesattezza delle indicazioni fornite. (art. 93 c. nav.) Il pilotaggio può essere obbligatorio o facoltativo (art. 87 c. nav.); nel primo caso il pilota dovrà assistere il comandante fino all’uscita della località ove l’assistenza è prescritta; nel secondo caso sarà a disposizione del comandante finche´ richiesto.


Pignus nominis      |      Pim


 
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