ordine di consegna improprio:  nel trasporto marittimo, il documento non  rappresentativo della  merce  trasportata, avente  la precipua funzione  di individuare il soggetto  al quale  deve  essere  consegnata la merce.  Tale  documento è emesso dal caricatore o dal possessore  della  polizza  di carico  (v. polizza, ordine di consegna di carico) e contiene l’ordine  al comandante della  nave  o al raccomandatario di consegnare una  parte  determinata della  merce rappresentata dalla  polizza  di carico  o dalla  polizza  ricevuto  per  l’imbarco ad  un  determinato soggetto,  con  facoltà  di revoca  dell’emittente.  
 ordine di consegna proprio:  titolo  di credito  rappresentativo della  merce  trasportata per  via mare  mediante il quale  il vettore o il raccomandatario, dopo  aver  emesso  la polizza  di carico  (v. polizza, ordine di consegna di carico) o la polizza  ricevuto  per  l’imbarco, ordina  al comandante della  nave  di consegnare al possessore  dello  stesso ordine  una  determinata frazione  delle  merci  rappresentate dalla  polizza. Sull’originale  trasferibile della  polizza  di carico  deve  essere  annotata la natura, quantità  e qualità  delle  merci  specificate  in ciascun  ordine;  quando i vari ordini  di consegna  ricomprendano l’intero  carico  rappresentato dalla polizza,  tale  documento deve  essere  ritirato (art.  466 c. nav.). 		
			
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