Enciclopedia giuridica

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Bancogiro

Ev l’operazione bancaria mediante la quale il titolare di un conto corrente bancario, detto ordinante, ordina alla banca stessa di accreditare una determinata somma di danaro sul conto di un altro correntista della banca stessa. Il bancogiro consente il trasferimento di danaro da un soggetto ad un altro senza un effettivo prelevamento di moneta dal conto dell’ordinante e senza un effettivo versamento nel conto del beneficiario. L’ordine può essere sia scritto sia orale e non può essere revocato: il beneficiario può disporre della somma non appena la banca ha compiuto l’accreditamento in conto. L’operazione analoga compiuta su conti correnti postali è detta postagiro.


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